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Bonus facciate: che cos’è, quali interventi e quali zone interessa?

Tra i bonus edilizi introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 troviamo il BONUS FACCIATE, l’agevolazione fiscale pensata per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e migliorare la qualità degli ambienti urbani.

Questa misura prevede una detrazione delle spese per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e ubicati in determinate zone.

Al richiedente avente diritto, il bonus facciate consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e nel 2021 senza un limite massimo di spesa, un’aliquota riadattata al 60% per le spese riferite al 2022.

Interventi a cui spetta il bonus facciate

Nello specifico, gli interventi realizzabili per poter usufruire di questa agevolazione sono:

  • Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
  • Recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
  • Interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • Rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato;
  • Trattamento dei ferri dell’armatura.

In alternativa alla detrazione fiscale, i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati possono optare per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore responsabile dei lavori o per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante.

Zone interessate

Come abbiamo anticipato, il bonus facciate viene erogato solo se le opere di recupero e di restauro della facciata vengono realizzate su edifici situati in determinati luoghi.

Nello specifico, le aree in questione sono quelle identificate come zona “A” o “B” dal decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968, o zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Nella categoria delle zone A rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Le zone B comprendono invece le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, ossia quelle in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Per esclusione, non rientrano nella categoria degli edifici a cui spetta il bonus facciate tutti quelli presenti nelle zone C, D, E ed F.

Per maggiori informazioni e per una verificare preliminare degli interventi per ottenere il Bonus Facciate contattaci senza impegno al numero 030.8366027.